Sentenza giudiziaria:

L’interpretazione di una scrittura privata deve sempre essere eseguita attraverso una valutazione che tenga conto sia del tenore letterale del testo, sia del contenuto complessivo della scrittura nel suo insieme, per poter meglio individuare quale fosse la volontà delle parti al momento della pattuizione; detta volontà deve essere rilevata e valorizzata però sempre tenendo in considerazione il principio di buonafede che deve improntare il contegno delle parti, sia in fase pre-contrattuale, che contrattuale. Nel momento in cui venga redatta quindi una scrittura privata che, alla luce di una interpretazione, effettuata secondo i dettami sopra ricordati, possa dare adito a diverse interpretazioni, solo quella che non svuoti di contenuto alcuna previsione del contratto dovrà prevalere, nel rispetto della autonomia delle parti.

Dopo aver enunciato detti principi, la Corte di Appello di Torino, condividendo l’impostazione e la lettura che, in qualità di appellanti in via incidentale, abbiamo svolto, ha accolto la nostra domanda, stabilendo che solo una interpretazione della scrittura privata potesse essere ammessa.